Il modello per la presentazione della domanda dovrebbe essere pubblicato in queste ore sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Da quel momento in poi, si avranno a disposizione 60 giorni per inoltrare la propria richiesta e vedersi riconoscere contributi a fondo perduto per un minimo di 1000 euro per le persone fisiche e 2 mila per le persone giuridiche.
Sono esclusi dall’indennità le partite Iva che hanno già beneficiato del decreto Cura Italia (con i bonus da 600 euro e da mille euro), i professionisti iscritti all’Ordine, i beneficiari del reddito di ultima istanza.
Vediamo qui di seguito come compilare il modulo.
Modello di domanda per contributi a fondo perduto: istruzioni per la compilazione
La conditio sine qua non principale è che non bisogna aver superato un fatturato da 5 milioni di euro nel 2019. Al di sotto di questo limite, bisogna dimostrare di aver registrato una riduzione del fatturato del 33% rispetto all’anno precedente (mese di riferimento Aprile).
Il modello prevede due pagine:
- la prima, da compilare inserendo i dati personali, i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla domanda
- il quadro A, per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e quella antimafia
Inoltre bisogna inserire il codice IBAN per poter beneficiare del contributo a fondo perduto.
Da notare che il contributo a fondo perduto va calcolato tenendo conto di specifiche percentuali da applicare sulla differenza dei ricavi tra i due mesi di riferimento ovvero Aprile 2019 e Aprile 2020.
Nella fattispecie:
- fatturato fino a 400 mila euro annui: si ha diritto al 20% da calcolare sulla differenza
- tra 400 mila euro e un milione di euro: si ha diritto al 15% della differenza tra i ricavi
- oltre un milione di euro e fino a un massimo di 5 milioni: spetta il 10% della differenza tra i ricavi del mesi di Aprile 2019 e quello dell’anno in corso.
È importante evidenziare che i contributi a fondo perduto così ottenuti non concorrono alla formazione della base imponibile sulle imposte dei redditi.
Infine, va sottolineato il fatto che:
- le attività o i soggetti titolari di partita Iva che hanno aperto la posizione a partire dal 1° gennaio 2019
- tutti coloro che si trovavano con domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa” al 31 gennaio 2019
non devono dimostrare di aver subito una riduzione del fatturato di un terzo rispetto all’anno precedente. L’indennità dunque verrà riconosciuta senza necessità di dimostrare questo requisito.