A partire dal 4 maggio 2020, la maggior parte delle aziende potrà riaprire i battenti e riprendere i contatti col pubblico. È ovvio però che la riapertura dei negozi e in genere delle varie attività commerciali può avvenire solo a patto che ogni dovuta misura di sicurezza sia rispettata. Scongiurare un possibile contagio resta sempre l’obiettivo primario e a tal fine, il governo ha varato il cosiddetto bonus sanificazione per le aziende.
Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.
Come sanificare e igienizzare uffici e negozi e usufruire del bonus
Tutti gli ambienti di lavoro che prevedono il circolo delle persone al loro interno dovranno rispettare alcune regole ben precise in fatto di igiene e distanziamento sociale. Si tratta di misure straordinarie che come è ovvio vanno a incidere sui costi di gestione di un’attività.
Il decreto Cura Italia ha previsto allora un credito d’imposta del 50% per permettere a liberi professionisti e aziende di adempiere l’obbligo. Il tetto massimo è fissato a 20 mila euro per ogni benficiario, limite da non superare per potersi avvantaggiare dello sgravio fiscale.
I fondi stanziati a livello nazionale, allo stato attuale, sono di 50 milioni di euro.
Per sanificare un ambiente occorrono necessariamente procedure aggiuntive rispetto alle solite utilizzate per pulire. L’intervento di sanificazione mira a ridurre la carica microbica e per farlo è necessario utilizzare:
- apposite lance per nebulizzare soluzioni disinfettanti (in tempi rapidi e senza lasciare residui)
- generatori di ozono per inattivare fino al 90% di batteri, virus, spore presenti nell’aria
Cosa deve fare l’azienda dunque, per adeguarsi alle nuove misure di igiene? Innanzitutto rivolgersi a ditte specializzate nella sanificazione degli ambienti, che siano in possesso di dovuta abilitazione. E ovviamente conservare la documentazione, ricevute e fatture di pagamento rilasciate dalla ditta.
Rientrano nelle spese contemplate dal bonus sanificazione anche l’acquisto di mascherine, guanti, tute, calzari, visiere, guanti e ogni altro dispositivo necessario alla protezione individuale, nonchè erogatori con soluzioni disinfettanti.