Ecobonus 110% anche per autonomi e aziende: ecco a quali condizioni

Il superbonus 110% è previsto per tutti i lavori di efficientamento energetico che si terranno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Come già messo in evidenza, riguarda solo le persone fisiche e gli immobili ad uso abitativo.

C’è ora una novità però e riguarda imprese e lavoratori autonomi, che possono beneficiare dell’agevolazione ma ad alcune condizioni.

Vediamo quali nel dettaglio.

Superbonus 100% per le imprese e i gli autonomi in condominio

La novità che riguarda imprenditori e lavoratori freelance è che se l’ufficio o negozio o un magazzino commerciale sono ubicati all’interno di un condominio, allora anche loro potranno usufruire del bonus. Ma a una condizione: la decisione di effettuare i lavori deve riguardare l’intero condominio.

In altre parole, se l’imprenditore ha un ufficio in condominio e vuole procedere in autonomia a lavori di efficientamento energetico può chiaramente farlo ma senza poter usufruire del bonus.

Se invece è il condominio a decidere di dare il via ai lavori per l’intero stabile, ecco che l’ufficio dell’imprenditore rientra nell’agevolazione e quindi potrà avvantaggiarsi del Superbonus 110%.

Non ci sono vincoli riguardanti la tipologia di condominio. Se si rispettano le condizioni appena illustrate, allora anche imprenditori e lavoratori autonomi potranno usufruire delle detrazioni maggiorate. I lavori di efficientamento possono concretizzarsi ad esempio nella realizzazione di un cappotto termico, nelle sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale oppure di raffrescamento oppure in una nuova fornitura di acqua sanitaria.

Ogni condomino, e quindi imprenditori e lavoratori autonomi compresi, ferme restando tali condizioni, beneficerà del bonus in base alla propria quota millesimale. La detrazione per recuperare le spese effettuate prevede cinque rate annuali di pari importo oppure la possibilità di optare per la cessione del credito d’imposta.

I bonus di cui poter usufruire, secondo tali condizioni, sono anche:

  • il sismabonus 110% e quello ordinario (con detrazioni tra il 50-85%)
  • il bonus facciate del 90%, se l’edificio si trova nelle zone A e B, secondo la città di appartenenza

Infine, è importante precisare che, se la palazzina appartiene a unico proprietario ed è sede di attività d’impresa, arti o professioni, allora non può beneficiare del Superbonus 110%. A meno che, all’interno della medesima palazzina, non ci sia una parte adibita ad abitazione principale.

 

 

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About Natalia Piemontese

Copywriter e mamma freelance da 10 anni sul web. Laureata con master in risorse umane, da anni mi occupo di tematiche del lavoro e business nel digitale.

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