Tra le ultimissime circolari dell’Agenzia delle Entrate, la numero 11/E del 06 maggio 2020 contiene utili dettagli rispetto alle misure prese nel Decreto Cura Italia nel mese di Marzo. Quesiti chiariti, rispetto alle spese condominiali da sommare al credito imposta dell’affitto delle imprese. Inoltre, sono presenti dettagli sul bonus di 100 per i lavoratori dipendenti e sul come calcolare il limite reddituale dei 40.000 euro.
I dettagli dell’Agenzia delle entrate sul credito d’imposta e sull’impatto delle spese condominiali
Per una lettura mirata della circolare numero 11/E del 06 maggio 2020 consultabile nel sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, si consiglia di confrontare anche i contenuti normativi del Decreto Cura Italia ovvero il Decreto Legge numero 18 del 17 marzo 2020.
Partiamo dal primo punto che è utilissimo da menzionare e su cui molte imprese hanno trovato difficoltà: il credito d’imposta. Sul Decreto Cura Italia, il riferimento normativo è l’articolo 65 mentre sulla circolare dell’Agenzia delle Entrate è da fare riferimento al quesito 3.1.
Per questo caso, ci sono delle precisazioni rispetto alle spese condominiali e se le stesse devono essere considerate sul totale del credito di imposta da richiedere. In pratica, si pone il caso in cui queste spese siano addebitate senza considerare la modalità di addebito in modo separato o congiuntamente al canone di affitto.
L’agenzia delle Entrate, chiarisce al riguardo che le spese condominiali potranno essere considerate in tale casistica se pattuite nel contratto come voce unitaria assieme al canone di locazione.
Bonus 100 per i lavoratori dipendenti, come calcolare il limite dei 40.000 euro
Altro punto molto importante chiarito dall’Agenzia delle Entrate è poi sul premio ai lavoratori dipendenti. Questi ultimi, infatti, hanno svolto la loro prestazione lavorativa nel mese di Marzo durante l’emergenza Covid-19, motivo per cui è riconosciuto nell’articolo 63 del Decreto Cura Italia un bonus di 100 euro. Al punto 4.6, il quesito sul calcolo del limite reddituale di 40.000 euro. Importo, che rappresenta l’elemento principale per determinare un diritto a poter avanzare questo bonus da parte dei lavoratori all’impresa.
Nella circolare citata, si chiarisce ulteriormente che non sono da considerare nel calcolo totale, i redditi assoggettati ad una tassazione separata o sostitutiva. Di conseguenza potrà essere considerato solo il reddito da lavoro dipendente del 2019 e per cui è applicata una tassazione ordinaria Irpef.
Per il calcolo del limite reddituale potranno essere conteggiati anche più lavori, soprattutto nel caso di un part-time. L’importante, è che siano riferiti sempre ad una tassazione ordinaria Irpef.
Inoltre, l’attività deve essere svolta esclusivamente in Italia ovvero nel luogo in cui si è verificata l’emergenza del Covid-19. Tutti quei casi relativi a lavoratori residenti in Italia e che svolgono tale attività all’estero, saranno esclusi dal riconoscimento di questo bonus.