Dl agosto, le novità in materia di esonero dei contributi previdenziali

La nuova proroga cassa integrazione nel Decreto Legge di Agosto, non è l’unico importante provvedimento a favore delle imprese di recente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nel testo approvato dal Consiglio dei ministri a metà del mese, infatti, sono presenti anche esoneri dei versamenti dei contributi previdenziali per le imprese che non hanno richiesto l’accesso alla cassa integrazione in questo periodo di emergenza. Proposti esoneri sul versamento dei contributi previdenziali nel Dl Agosto, pure per le imprese che assumono a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2020 e per assunzioni a tempo determinato nel settore del turismo.

provvedimenti

Esonero dei contributi previdenziali per le imprese che non hanno attivato la cassa integrazione nel Dl Agosto

Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare il testo ufficiale disponibile sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020. Diversi, infatti, sono i provvedimenti presenti in questo importante documento. Tra questi, l’esonero dei versamenti dei contributi previdenziali per le imprese che non hanno attivato la cassa integrazione durante il periodo di emergenza per il Covid-19.

In questo caso, il riferimento principale è all’articolo 3 del nuovo Decreto Agosto. Cosa prevede? Che in via del tutto eccezionale, è riconosciuta la possibilità di esonero del versamento dovuto per i contributi previdenziali. L’esonero, è valido per un periodo massimo di 4 mesi e da utilizzare entro il 31 dicembre 2020. Inoltre, la richiesta potrà essere avanzata solo dalle imprese che non hanno richiesto l’intervento della cassa integrazione.

Nell’articolo 6 del Decreto Agosto, invece, è presente un importante riferimento per l’esonero alle imprese del versamenti dei contributi previdenziali in caso di assunzioni a tempo indeterminato. Per i requisiti, è da considerare la validità entro il 31 dicembre 2020 e a partire dall’entrata in vigore del suddetto provvedimento. L’esonero dei versamenti in questione, è invece per un periodo massimo di 6 mesi dopo l’assunzione del dipendente. Sono esclusi da tale computo, i premi e i contributi da versare nei confronti dell’Inail o i lavoratori che nei 6 mesi precedenti, erano già in possesso di un contratto a tempo indeterminato presso la stessa impresa.

I dettagli approvati sull’esonero del versamento dei contributi previdenziali per le imprese turistiche

L’esonero al versamento dei contributi previdenziali, è previsto anche nel caso delle imprese del settore turistico. In questo caso il riferimento di legge è l’articolo 7 del Decreto Agosto. E l’esonero, è valido per un periodo massimo di 3 mesi per i contratti eseguiti nel comparto turistico.

Sono validi, al riguardo, sia i contratti a tempo determinato e sia i contratti stagionali. Inoltre, nel caso in cui questi contratti siano trasformati in rapporti a tempo indeterminato, si avrà diritto ad un ulteriore esonero contributivo. Si tratta, dell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 6 del Decreto e analizzato in precedenza.

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