Compensazione credito imposta per affitti ad uso non abitativo, come fare?

L’Agenzia delle Entrate, è intervenuta nuovamente sul Coronavirus: Agevolazioni Affitti per Imprese, attraverso una risoluzione datata 06 giugno 2020. Si entra, infatti, nel merito dell’istituzione di un nuovo codice tributo per la compensazione sul credito di imposta riconosciuto nel Decreto Rilancio.

Canoni di locazione immobili ad uso non abitativo, i contenuti del Decreto Rilancio

Dopo il Decreto Cura Italia, è intervenuta una nuova misura contenente nell’articolo 28 del Decreto Legge del 19 maggio 2020 numero 34 sulla questione.

Nel Decreto Rilancio, infatti, si prevede un credito di imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo. E valido, per le partite iva che hanno subito un calo del fatturato rispetto all’anno precedente del 50%. Inoltre, tali beneficiari non devono superare dei ricavi oltre i 5 milioni di euro per il periodo di imposta precedente ovvero il 2019.

Nel comma 5 del suddetto Decreto, sono presenti anche precisazioni rispetto al credito di imposta riconosciuto a queste categorie e commisurato per il periodo di imposta ai canoni versati per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio. Vale a dire che, per rientrare nell’agevolazione, è necessario prima aver eseguito tutti i pagamenti per l’affitto dell’immobile ad uso non abitativo.

Come procedere alla compensazione del credito di imposta

Nella risoluzione numero 32/E del 06 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate, richiama anche il comma 6 dell’articolo 28. Di che si tratta? Di come utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi collegata al periodo di imposta in cui si sostiene la spesa e in compensazione al pagamento dei canoni di affitto dovuti.

In questo caso, quindi, si potrà fare riferimento ad una compensazione del credito di imposta all’interno del modello F24.

Tra l’altro, è da utilizzare un nuovo codice tributo, il 6920 dal nome “Credito di imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto di azienda- articolo 28 del Decreto Legge numero 34 del 19 maggio 2020. Infine, è da indicare nell’anno di riferimento, il dato temporale nel formato “AAAA” in cui è stata riconosciuta l’applicazione del credito di imposta.

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