I nuovi codici per i pagamenti Imu, ecco quelli validi per le imprese

L’Agenzia delle Entrate ha reso ufficiali i nuovi codici per i pagamenti Imu e le istruzioni per procedere con le modalità di versamento con l’F24 correlate di tutte le informazioni necessarie per determinare la somma dovuta. Approvato, anche un nuovo codice tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.

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Pagamenti Imu per le imprese, ecco i principali codici tributo

La risoluzione numero 29/E del 29 maggio 2020 dell’Agenzia delle Entrate, interviene nel merito dei prossimi pagamenti Imu da parte di privati e imprese.

Tra i principali contenuti presenti al suo interno, infatti, vi è la conferma dei codici tributi già in precedenza elencati e comunicati attraverso la risoluzione numero 35/E del 12 aprile 2012 e la risoluzione numero 33/E del 21 maggio 2013.

Per i privati, il codice da utilizzare è il 3912 e valido per l’abitazione principale e le relative pertinenze. Per le imprese, invece, si potrà fare riferimento ai codici 3913 nel caso di fabbricati rurali ad uso strumentale e il 3914 per i terreni. Altri codici confermati per il corretto pagamento dell’Imu per il 2020 sono:

  • Il 3916 per le aree fabbricabili.
  • Il 3918 per gli altri fabbricati.

Inoltre, fa il suo esordio un nuovo codice quale il 3939. Quest’ultimo, è l’imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.

Come compilare l’F24 per gli adempimenti sull’Imu per le imprese

Nella citata risoluzione da poter visualizzare comodamente nella versione online sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate,  sono presenti anche le indicazioni per la corretta compilazione dell’F24.

Si ricorda che i codici tributi elencati in precedenza, dovranno essere inseriti nella sezione del suddetto modello dal nome Imu e altri tributi locali. Inoltre, dovranno essere riportati dati fondamentali come il codice comune e se il pagamento è attuato a titolo di acconto, di saldo o su una unica soluzione.

Attenzione, anche alla corretta compilazione dell’anno di riferimento ovvero dell’anno in cui l’imposta è dovuta. Se invece si tratta di una procedura di Ravvedimento, è da inserire non l’anno di imposta 2019 ma il periodo in cui l’imposta non è stata correttamente versata.

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