Novità per sospensione versamenti premi assicurativi delle imprese

In questo periodo di emergenza Coronavirus, è importante per le imprese essere in costante aggiornamento sulle ultime novità previste per agevolare queste realtà. Il sito ufficiale dei più importanti enti come Agenzia delle Entrate e Inps, devono essere costantemente monitorati per essere sempre più al passo. Anche per l’Inail, è da seguire un medesimo approccio. E in particolare, rispetto ad una ultima e importante decisione sulla sospensione versamenti dei premi assicurativi fino al 30 aprile 2020.

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Sospensione dei versamenti dei premi assicurativi, le ultime novità dell’Inail

Il sito ufficiale dell’Inail, è al momento ricco di molte informazioni. Tra queste, la sospensione dei versamenti dei premi assicurativi contenute nella circolare numero 11 del 27 marzo 2020. Ecco i principali chiarimenti esposti:

  • I termini di prescrizione per la riscossione dei premi assicurativi, sono sospesi per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020.
  • La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi dovuti da parte di specifici soggetti è fino alla fine del mese di Aprile 2020. Tra i principali soggetti a cui fare riferimento, le imprese turistiche, le agenzie di viaggio ed i gestori di teatri e cinema. Per l’elenco completo, la suddetta circolare cita il riferimento ai codici ateco riportati dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione pubblicata il 18 marzo 2020 ovvero la 12E.

Inoltre, per quanto riguarda le associazioni sportive, la sospensione dei versamenti e dei contributi all’Inail da parte di queste imprese, è ampliata fino alla fine di Maggio 2020. Può essere utile, comunque, continuare a seguire eventuali aggiornamenti dell’Ente per le conferme di tali date.

Nuovi adempimenti per le imprese entro il 15 maggio 2020

La sospensione dei versamenti e contributi delle imprese nei confronti dell’Inail, si riferisce come detto al periodo tra il 02 marzo e il 30 aprile 2020. In base all’ultima circolare emessa dall’ente, potrà essere valida in presenza di alcune utili condizioni come:

  • La presenza di una posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 02 marzo 2020.
  • L’assenza di ulteriore presentazione entro tale data della dichiarazione di retribuzione di autoliquidazione per il periodo 2019 e 2020. Alla data del 02 marzo 2020, non deve essere stata presentata anche la domanda di riduzione del tasso medio per la prevenzione delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi e relativa documentazione per la riduzione.

Terminato il periodo di sospensione al 30 aprile 2020 dei versamenti e contributi Inail, le imprese potranno procedere agli adempimenti di legge rinviati. Nello specifico, dovranno inviare con Pec alla sede Inail di riferimento, la dichiarazione delle retribuzioni per il 2019 entro il 15 maggio 2020. Medesima scadenza, anche per l’invio delle domande di riduzione del tasso medio tramite l’apposito servizio online.

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