Spese sanificazione, nuovi dettagli sui beneficiari ammessi

Con apposito provvedimento datato 10 luglio 2020, utilissime indicazioni sui nuovi termini di trasmissione delle domande con le ultime istruzioni dell’Agenzia delle entrate sulla sanificazione ambienti lavoro. Nell’area dedicata all’argomento, inoltre, ha aggiunto ulteriori documenti sul modello di comunicazioni da inviare e relative indicazioni operative. In questa sede, quindi, approfondiremo i contenuti indicati nella circolare 20/E del 10 luglio 2020 sui riferimenti legislativi che hanno approvato questa misura. Chiarimenti, anche sui beneficiari e sui principali requisiti per richiedere le spese sanificazione con particolare riferimento alle disposizioni dell’articolo 120 e 125 del Decreto Rilancio.

sanificazione

Spese sanificazione ambienti di lavori, ulteriori dettagli sui beneficiari

La circolare numero 20/E del 10 luglio 2020 indica già nella premessa del suddetto documento, che il riferimento normativo è il Decreto Legge numero 34 del 19 maggio 2020.

Noto anche come Decreto Rilancio, con gli articoli 120 e 125, interviene rispetto ai crediti di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Ecco il motivo, dell’approvazione di questa circolare per i chiarimenti interpretativi forniti anche dall’Agenzia delle Entrate.

Per i contenuti dell’articolo 120 del Decreto Rilancio, si fa riferimento a spese sostenute per gli interventi attivi a contenere la diffusione del Covid-19. In tali casi, infatti, i soggetti che esercitato attività di imprese, arte o professioni in luoghi aperti al pubblico, possono presentare opportuna domanda per il beneficio fiscale. Inclusi in tale possibilità, anche le associazioni comprese quelle del Terzo settore.

Si nota, la presenza di attività aperte al pubblico al fine di poter essere considerati beneficiari di questo provvedimento. Altro requisito richiesto, è di esercitare attività di impresa. Inoltre, è allegata una utile tabella con i codici Ateco ammessi a poter richiedere il credito di imposta. Per le modalità di presentazione e i termini, vi rimandiamo ai contenuti del Provvedimento 10 dell’Agenzia delle Entrate, da poter consultare sul suo sito ufficiale.

Nuovi beneficiari e spese ammesse per l’acquisto di dispositivi di protezione

Per i chiarimenti sull’articolo 125 del Decreto Rilancio per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, l’Agenzia delle Entrate fa presente che tale articolo sostituisce quanto già approvato con il precedente Decreto di Marzo. Tra i soggetti inclusi, imprenditori individuali, società che producono reddito di impresa, enti e società riportati nel TUIR all’articolo 73 comma.

Inoltre, sono stati aggiunti nuovi beneficiari nella suddetta misura come gli enti non commerciali e gli enti del terzo settore. Altra importante novità dell’articolo 125, è poi sul tipo di spese che danno diritto a questo beneficio fiscale. Quest’ultime, infatti, includono anche termometri e termoscanner per la misurazione della temperatura e di igienizzanti per una più agevole pulizia delle mani.

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