Come Registrare una Testata Giornalista (anche online)?

Registrare una Testata Giornalistica

Introduzione

E’ comune, ormai, considerare l’informazione come un semplice riportare fatti e dati, espressi da un soggetto e indirizzati ad una massa di persone indistinte.

Il primo è colui che è posto al centro dell’attenzione mediatica (come un politico o un personaggio pubblico).

Nel mezzo si pone invece chi fa informazione e generalmente è una società o un gruppo che, a vario titolo, si occupa di organizzare i dati in suo possesso per poi renderli in bella forma ai propri lettori. Questi ultimi sono i destinatari delle notizie.

Nell’epoca di internet siamo in grado di trovare facilmente tutte le notizie che desideriamo, ma l’informazione, vero e proprio baluardo della nostra democrazia, è un diritto che postula un delicatissimo dovere di verità.

Un carattere che certo si è anche mitigato a causa di una realtà in cui dilagano fake news e notizie a buon mercato. Questo è stato probabilmente il principale risultato del passaggio dall’informazione professionale a quella fai da te.

Perchè se è vero che tutti abbiamo diritto ad una corretta informazione è necessario che l’attività del fare informazione non sia lasciata a tutti indistintamente.

In conseguenza di questo semplice postulato, il diritto italiano prevede una serie di garanzie a tutela dell’informazione e a tutela del lettore, ascoltatore o spettatore che vuole tenersi informato.

Garanzie che si traducono in obblighi e best practice in capo al detentore dell’informazione, comportando altrimenti sanzioni anche molto gravi, sul piano tanto del diritto civile quanto di quello penale.

registrare testata giornalistica

Le garanzie

Abbiamo detto che l’informazione non deve essere lasciata a tutti indistintamente.

Ciò vuol dire che tutti possono informare, ma con le dovute distinzioni in termini di autorevolezza.

Saranno poi i lettori a individuare il grado di credibilità delle notizie che gli vengono fornite.

E’ per queste ragioni che la legge, pur non creando un monopolio e garantendo a chiunque la libertà di informare (che è un corollario della libertà di pensiero), richiede prima di tutto che le testate giornalistiche siano regolarmente registrate presso il Tribunale.

In sostanza un giornale, per fregiarsi del titolo di testata giornalistica, deve comparire in un registro e il direttore responsabile deve essere – salvo alcune eccezioni che vedremo – iscritto all’ordine dei giornalisti.

Si tratta di richiedere alle aziende di informazione un livello minimo di garanzia verso i propri clienti.

La testata giornalistica e l’iscrizione nel registro

Per essere più precisi, la testata giornalistica è il titolo di un periodico (quotidiano, settimanale, ecc.) che sia registrato secondo la legge.

Si tratta, come già detto, di un sistema che garantisce ai destinatari dell’informazione di ricevere avvisi, indicazioni, spiegazioni e ogni altro dato di interesse, con un certo grado di certezza e approfondimento.

Un vero e proprio valore dato alle parole, che tuttavia non distingue tra notizie vere e false, ma tra “titolate” e “non titolate”.

Il titolo di cui si sta parlando è proprio la registrazione, che dà al periodico, quindi alla notizia, un certo grado di attendibilità.



Per il principio di transitività, il fatto che l’informazione provenga da una testata giornalistica regolarmente registrata e diretta da un giornalista, iscritto all’albo dei giornalisti, rende la stessa attendibile (si badi che attendibilità non equivale a verità!).

Ma tutto ciò comporta necessarie conseguenze in termini di responsabilità.

Si ottiene un sistema che, in breve, vuole tenere lontani i cialtroni ed evitare la mercificazione delle informazioni.

Alcune definizioni

Conviene, a questo punto, verificare cosa prevede la LEGGE 7 marzo 2001, n. 62 (che individua le “nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali”).

Già leggendo il primo articolo si rendono maggiormente chiare alcune definizioni importanti.

Intanto si stabilisce che un “prodotto” è “editoriale” quando è realizzato tanto su supporto cartaceo, come un libro o un qualsiasi giornale, tanto su supporto informatico, ed è destinato alla pubblicazione o diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo (compresi la radiodiffusione sonora o televisiva), con esclusione, tuttavia, dei prodotti discografici o cinematografici.

Ma ancora, si stabilisce che il prodotto editoriale, come sopra definito, è identificato dalla testata, che è sostanzialmente il titolo del giornale, della rivista, o comunque della pubblicazione periodica.

Pertanto la testata ha una funzione distintiva in quanto individua una certa pubblicazione.

Il quotidiano on line

La normativa richiamata si spinge oltre e individua anche la definizione di “quotidiano on line”.

Per esso si intende una testata giornalistica che abbia le seguenti caratteristiche:

a) sia regolarmente registrata presso la cancelleria del tribunale;

b) abbia un direttore responsabile iscritto all’Ordine dei giornalisti (pubblicisti o professionisti) – anche se ciò, come vedremo, non è vero per le riviste specialistiche;

c) pubblichi i propri contenuti prevalentemente on line;

d) non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;

e) produca principalmente informazione;

f) abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;

g) non si configuri esclusivamente come contenitore statico di notizie e informazioni.

Diritti e doveri dell’informazione – le responsabilità

Abbiamo fatto riferimento brevemente ai diritti e ai doveri che ruotano attorno all’informazione.

Questi possono essere così schematizzati: diritto dell’informazione, diritto di informazione, diritto sull’informazione, diritto all’informazione.

Ebbene, violare uno di questi diritti equivale a venire meno ai doveri di chi fa informazione e quindi a dover valutare le necessarie conseguenze sul piano delle responsabilità.

Infatti un articolo, o comunque un pezzo informativo anche non scritto (che rientri nella definizione sopra riportata), in qualsiasi ambito, può causare un danno di carattere patrimoniale o morale e addirittura può essere lo strumento per la commissione di reati.

Solo per citare alcuni esempi, possiamo porre l’attenzione ai possibili danni all’immagine di chi si trovi ad essere oggetto di un pezzo troppo addentro all’ambito personale. Ma anche ai danni patrimoniali che può subire un’impresa che si trovi citata in un articolo economico.

Particolare rilievo, poi, acquisisce la diffamazione tramite la stampa.

In definitiva, le possibilità di danneggiare sono assai ampie e per questo bisogna stare molto attenti.

Limiti ai diritti di cronaca e di critica

Uno dei principali problemi che derivano dall’impostazione appena descritta è che non vi sarebbero limiti alla responsabilità dei giornalisti e dei vertici di una testata.

La giurisprudenza ha così adottato un criterio unanime per stabilire l’esenzione da colpa di un giornale e delle figure che vi ruotano attorno, stabilendo dei requisiti entro i quali le informazioni contenute in un articolo sono da ritenersi utilizzate nel modo giusto e quindi non producono danni.

In particolare i giudici si sono interessati delle condizioni per il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica.

Queste sono tra le più insidiose branche del giornalismo, a causa del sottile filo che separa legittimità e illegittimità dell’informazione.

La giurisprudenza ha stabilito che la notizia e la sua diffusione, per essere lecite, devono rispondere ai parametri dell’utilità sociale alla diffusione, della verità oggettiva o putativa e della continenza del fatto narrato o rappresentato.

Ma in caso di contrasto con tali criteri, cosa succede? Come si possono evitare le responsabilità?



Con riferimento alle questioni che ci siamo posti in merito alla testata giornalistica, si cercherà di seguito di affrontarle in maniera completa.

Si deve premettere, tuttavia, che le questioni sono complesse, perciò si trova utile adottare un criterio sintetico di risoluzione delle problematiche.

Tutelarsi dalle responsabilità

Le figure apicali di un giornale

Un giornale o una rivista scientifica-tecnica, pubblicati cartaceamente o online, dedicati ad un pubblico ristretto – magari fatto di professionisti – o a chiunque, sono accomunati dall’esistenza di alcuni ruoli apicali, tra cui quello di direttore responsabile e di vice direttore.

Questi, in genere, devono essere ricoperti da giornalisti regolarmente iscritti all’albo professionale.

Ma possono anche essere affidati a chiunque, non necessariamente un giornalista, a patto che la testata non tratti di materia cinematografica o sportiva o che la rivista non rappresenti un mezzo di comunicazione di idee, opinioni e conoscenze di interesse comune, anche specialistiche, ad un pubblico indistinto.

Per capire meglio possiamo fare un esempio. Una rivista specializzata in politica comunitaria rischia di non poter essere definita “specialistica” a causa del comune interesse di chiunque a tenersi aggiornato sul tema, pertanto dovrà essere necessariamente diretta da un giornalista.

La responsabilità del direttore

Venendo ai rischi che corre la figura del direttore (come quella del vicedirettore), non vi è un modo sicuro per difendersi.

Per la legge italiana le figure apicali della testata, anche online, rispondono penalmente per l’omesso controllo sui contenuti pubblicati e civilmente per i danni causati dalla pubblicazione.

Sul piano pratico tali affermazioni si traducono nella possibilità che il direttore sia punito penalmente con la stessa pena cui soggiace l’autore della pubblicazione. Sempre che la stessa comporti la
commissione di un reato.

Come abbiamo visto, esempio classico di reato commesso col mezzo della stampa è quello della diffamazione, ma si possono citare anche: pubblicazioni oscene, attentato alla morale familiare, ecc.

E’ da precisarsi che il direttore (vicedirettore e, in alcuni casi, anche l’editore) risponde con la stessa pena prevista per il reato commesso con la pubblicazione, ridotta fino a un terzo, ma solo qualora colposamente abbia omesso di vigilare e di attivare tutte le precauzioni che la tecnica richiede.

Per quanto riguarda la responsabilità civile, direttore, vicedirettore e autore dell’articolo sono responsabili in solido del danno causato con la pubblicazione. Ovvero, potranno essere anche le figure apicali della redazione ad essere chiamate a rispondere direttamente (potendo poi rifarsi sull’autore del pezzo).

Leggermente diverso è il discorso della responsabilità civile dell’editore (così come il proprietario, qualora fosse diverso dall’editore). Esso, in genere, risponde solo civilmente e solo in qualità di “committente”, per i danni arrecati dal fatto illecito di coloro che lavorano nel suo giornale. Si tratta di una vera e propria responsabilità da posizione.

Il caso delle riviste scientifiche

Terminata questa breve disamina generale sulle figure responsabili, è d’obbligo chiarire che nella pratica di una rivista scientifica (specialistica) è estremamente difficile che si commettano reati e che si arrechino danni tramite la pubblicazione.

Infatti queste testate, generalmente, non si dedicano a contenuti che riguardano terze persone (che potrebbero essere danneggiate), ma a tematiche specifiche.

E’ utile, ovvio, far seguire alcune linee di condotta agli autori e controllare il contenuto delle pubblicazioni.

Astrattamente si possono anticipare due possibili rischi, così che sarà possibile prendere tutte le precauzioni necessarie:

– recensioni diffamatorie (qualora un articolo sia dedicato alla comparazione di prodotti o servizi resi da terzi);

– contenuti errati che inducono il lettore a tenere una condotta dannosa (nel caso soprattutto di articoli dedicati a fornire informazioni tecniche su certe attività).

Per entrambi i casi descritti, ma anche come regola generale, sarebbe opportuno, per evitare i rischi, seguire queste semplici regole che mi permetto di consigliare:

1) affidarsi ad articolisti professionisti, specializzati nel contenuto che si vuole esporre;

2) redigere un vademecum che gli articolisti debbano seguire;

3) specificare sempre, in particolare nel caso di recensioni, le fonti dei dati che si utilizzano;

4) specificare sempre, in particolare nel caso di articoli tecnico-informativi, che il contenuto della rivista è puramente informativo e non può sostituire i consigli di un professionista;

5) Nel caso di materie particolarmente dibattute tra i tecnici del settore, indicare con un simbolo che si tratta di un contenuto avanzato dedicato a professionisti (così guidando il lettore in base alle sue necessità) – una sorta di indice della delicatezza del contenuto e del rischio insito.

L’importanza del direttore

Ad avviso di chi scrive è molto importante nominare un direttore (o anche solo un vicedirettore) che sia competente nel controllo sulle pubblicazioni.

Ma è possibile anche mantenere il ruolo di direttore e vicedirettore in capo a soggetti non specializzati e creare e differenziare i ruoli di redazione tra vari soggetti, delegati ognuno ad una materia trattata dalla rivista (al quale faranno riferimento gli articolisti).

Così facendo, il controllo viene eseguito in maniera più stringente e da parte di professionisti in grado di accorgersi di eventuali errori o falsità, procedendo in modo veloce alle eventuali rettifiche.

I commenti dei lettori

Paragrafo a parte merita la possibilità data ai lettori di commentare in maniera pubblica gli articoli.

Sul punto è necessario definire, in sede di redazione, se questi commenti debbano essere pubblicati in modo automatico o sottoponendoli previamente ad un controllo (si tratta di una questione di opportunità).

Nella pratica delle pubblicazioni online è facile, infatti, che i commenti contengano affermazioni denigratorie o diffamanti e che la redazione non se ne accorga e non provveda alla cancellazione o alla rettifica.

Pensare che la testata non sia astrattamente responsabile anche di quegli spazi è un errore.

Si deve specificare che la responsabilità delle figure apicali della rivista, circa la pubblicazione dei commenti, può essere esclusa qualora si dimostri che non si è potuto intervenire a causa di una difficoltà oggettiva. Legata, ad esempio, al numero abnorme di commenti che non abbia permesso un controllo stringente da parte dei responsabili di redazione.

La Registrazione della testata giornalistica

Passando al tema della registrazione della testata giornalistica, sarò schematico indicando in modo semplice i modi e i documenti necessari per provvedervi.

Premesso che l’iscrizione può essere fatta personalmente dall’interessato o, a mezzo incaricato, anche a distanza, sarà sempre opportuno contattare il Tribunale competente per conoscere gli usi e le modalità di iscrizione realmente praticabili.

Badate bene che l’iscrizione in Tribunale è necessaria solo se l’aggiornamento della testata (si pensi ad una rivista) è regolare (giornaliero, settimanale ecc.).

Se l’aggiornamento avviene una tantum, infatti, il giornale non costituisce testata giornalistica e dunque non c’è obbligo di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale.

Il Tribunale di riferimento è quello del Comune in cui la testata ha la redazione, o comunque quello competente su tale luogo (per intenderci, un giornale con sede ad Amalfi dovrà essere registrato al Tribunale di Salerno).

Per le testate scientifiche e tecniche il cui direttore non sia un giornalista, la registrazione avviene previa iscrizione del direttore stesso presso un albo speciale (tenuto dall’ordine dei giornalisti) e annesso a quello dei giornalisti.

In tal caso alla domanda in tribunale deve essere allegata una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa.

Sono essenziali, inoltre, le seguenti tre figure, che possono anche essere rappresentate dalla medesima persona: Direttore, Editore e Proprietario.

Servirà presentare una serie di documenti (di cui si dirà successivamente), ma si badi che qualora il proprietario sia una persona giuridica (es. un’associazione, anche non riconosciuta), è essenziale presentare copia dell’atto costitutivo e dello statuto.

Qualora il giornale abbia una pagina online è necessario indicare il provider che ospita il sito, con indirizzo completo e numero di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni.

E’ opportuno quindi verificare che la società provider sia autorizzata a fornire al pubblico il servizio internet.

Nelle pagine del sito devono sempre essere indicati (è obbligo di legge) luogo e anno della pubblicazione, il nome e il domicilio dello stampatore (per i giornali online è il provider che concede lo spazio Web), dell’editore e il nome del direttore responsabile.

Il Registro degli operatori di comunicazione

Il ROC (acronimo di Registro degli operatori di comunicazione – tenuto dall’AGCM) ha la funzione di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari. In questa maniera si consente l’applicazione, anche alle testate giornalistiche, delle norme in materia di anti-concentrazione (al fini di tutelare tanto la concorrenza quanto la libertà di informazione).

Si tratta quindi di una cautela ai fini del pluralismo informativo.

Oltre a tali finalità, l’iscrizione al ROC rappresenta, poi, uno dei requisiti fondamentali per ottenere i benefici e le agevolazioni previsti dall’ordinamento per favorire il diritto di informazione e all’informazione.

I soggetti obbligati all’iscrizione al R.O.C.

Il ROC è in sostanza un elenco, un protocollo, al quale devono obbligatoriamente iscriversi (telematicamente) alcune particolari tipologie di operatori della comunicazione.

Si specifica che l’iscrizione prevede il pagamento di un canone annuale (in percentuale sui ricavi) e deve poi essere aggiornata periodicamente.

I soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria al ROC sono:

– operatori di rete

– fornitori SMAV-R/fornitori di contenuti

– fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato

– soggetti esercenti attività di radiodiffusione

– imprese concessionarie di pubblicità

– imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi

agenzie di stampa a carattere nazionale o a rilevanza nazionale

editori di giornali quotidiani, periodici o riviste

– soggetti esercenti l’editoria elettronica

– imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica

– gli operatori economici esercenti l’attività di call center

– i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione

Pertanto, salvo che il giornale abbia carattere no profit, è sempre necessaria l’iscrizione al Roc (Registro degli operatori di comunicazione).

Documenti per la registrazione della testata in Tribunale

Vediamo ora cosa serve per ottenere l’iscrizione nel Registro della Stampa periodica.

Per prima cosa occorre che il proprietario della testata richieda espressamente, al Tribunale competente, di registrare il periodico, in quanto non si tratta di un atto dovuto.

La richiesta di registrazione deve contenere una dichiarazione, con le firme del proprietario e del direttore responsabile, dalla quale risultino:

  • il nome ed il domicilio di essi,
  • il titolo del periodico,
  • la sede dello stesso,
  • il carattere,
  • la periodicità,
  • il nome ed il domicilio della persona che esercita l’impresa giornalistica (se diversa dal proprietario),
  • la tecnica attraverso la quale il periodico sarà diffuso.

Se il proprietario o l’esercente l’impresa giornalistica (l’editore) del periodico è una persona giuridica (quindi una società o un’associazione di qualsiasi genere), alla dichiarazione dovrà essere allegata la copia autentica notarile in bollo dell’atto costitutivo e dello statuto, unitamente a ima seire di documenti in base alla natura della società.

Le società commerciali

Le persone giuridiche che rientrano nella disciplina delle società commerciali devono presentare:

a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e art. 15 della Legge n. 183/2011, dalla quale risulti:

  • nome e cognome del legale rappresentante,
  • l’attestazione che la Società è nel pieno e libero esercizio dei suoi diritti, non essendo in stato di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o liquidazione e non risultando perciò iscritta alcuna dichiarazione di procedura concorsuale

b) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e art. 15 della Legge n. 183/2011, dalla quale risultino:

  • gli estremi dell’iscrizione al registro imprese,
  • la forma giuridica della società,
  • la sede legale,
  • la data di costituzione,
  • la durata della società,
  • il sistema di amministrazione adottato,
  • i poteri di tutti gli organi societari e la loro durata in carica

c) una fotocopia firmata di un documento d’identità del dichiarante

d) un estratto autentico notarile in bollo dal libro verbali della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, nella quale si dispone:

  • l’apertura della testata (con indicazione di titolo, sottotitolo e tecnica di diffusione),
  • la nomina del direttore responsabile (con indicazione di nome e cognome),
  • (ove sia presente quale organo amministrativo dotato di poteri di straordinaria amministrazione) un Consiglio di Amministrazione.

Le persone giuridiche riconosciute

Le persone giuridiche che rientrano nella disciplina delle società commerciali devono presentare:

a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti:

  •  nome e cognome del legale rappresentante

b) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dalla quale risultino:

  • gli estremi dell’iscrizione al registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura territorialmente competente – Ufficio Territoriale del Governo,
  • la sede legale dell’ente persona giuridica

c) unafotocopia firmata del documento d’identità del dichiarante.

Il proprietario, l’editore, il direttore responsabile, il legale rappresentante della società o dell’associazione proprietaria ed editrice devono depositare in cancelleria anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla cittadinanza italiana o di Stato membro della Comunità Europea, al godimento dei diritti politici ed alla residenza, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il direttore responsabile deve, inoltre, depositare una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, relativa alla iscrizione all’Albo dei Giornalisti (elenco professionisti, pubblicisti, pubblicisti provvisori, speciale).

Le riviste specializzate

Per la stampa a carattere tecnico, professionale e scientifico è necessario che sia richiesta l’iscrizione del direttore nell’Elenco Speciale annesso all’Albo dei Giornalisti (Art. 28 Legge 3 febbraio 1963, n. 69). Pertanto nell’autocertificazione si dovrà indicare chiaramente il titolo del periodico per il quale si è ottenuta l’iscrizione all’Elenco Speciale, specificandone il sottotitolo (se presente), la tecnica di diffusione ed il carattere (questo perchè il direttore non giornalista deve reiscriversi all’albo speciale ogni volta che muta la testata per cui lavora).

In caso di modifiche alla testata è necessario darne comunicazione provvedendo all’aggionramento dell’iscrizione.

N.B.: Le particolari nature giuridiche delle diverse proprietà potrebbero richiedere il deposito di ulteriore documentazione. E’ essenziale contattare il Tribunale di riferimento per avere delucidazioni.

Costi di iscrizione: le concessioni governative

La procedura di iscrizione prevede il deposito dell’attestazione del versamento di € 168,00 = sul c/c postale n. 8003 intestato a: “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse – Concessioni Governative” (E’ sempre necessario controllare eventuali modifiche e aggiornamenti che dovessero essere pubblicate sui siti ministeriali).

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About Michele Amato

Avvocato diritto civile e penale.

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Un Commento

  1. Posso contattarvi per maggiori dettagli sulla registrazione di una testata in line

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