Per le micro e per le piccole imprese, ed anche per i liberi professionisti, pagare meno tasse è spesso fondamentale al fine evitare di chiudere la partita Iva per scarsa redditività.
Da qualche anno a questa parte, per fortuna, esiste in Italia un regime fiscale agevolato, il cosiddetto Regime Forfettario, che permette alle piccole partite Iva ed ai professionisti, nel rispetto di requisiti ben precisi, di pagare meno tasse rispetto al regime fiscale ordinario, e di beneficiare pure, grazie alle semplificazioni, di un iter burocratico che è decisamente più snello.
Il Regime Forfettario corrente è in vigore in Italia dall’anno 2015, ed ha preso il posto di tutti i precedenti regimi fiscali agevolati istituiti, dal regime per le nuove iniziative produttive al regime fiscale dei cosiddetti nuovi minimi, e passando per il regime degli ex minimi.
Dopo il 2015, il Regime Forfettario è stato poi soggetto a delle modifiche, sui requisiti di accesso e di permanenza, prima con la Legge di bilancio del 2019, e poi con la Legge di bilancio del 2020 che, al momento, è di conseguenza quella che detta tutte le condizioni per fruire del regime fiscale agevolato.
Vediamo allora di approfondire il Regime Forfettario, con il focus sulle novità 2020, per quel che riguarda:
- I requisiti ed i limiti di accesso;
- La convenienza;
- I vantaggi contabili e quelli fiscali;
- L’entrata e l’uscita del regime;
- Le agevolazioni ai fini Inps;
- I benefici legati all’adozione della fatturazione elettronica;
- Gli ulteriori vantaggi che sono previsti per le imprese in start-up.
Indice dei Contenuti
Regime Forfettario, i requisiti ed i limiti di accesso
Il Regime Forfettario prevede l’applicazione di una tassazione agevolata, a favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, nella seguente misura:
- Un’imposta che è unica e pari al 15% sul reddito imponibile;
- L’imposta è unica ed è sostitutiva di tutte le altre tasse ordinarie come Irpef, Irap e addizionali regionali e comunali.
Cosa serve per accedere al Regime Forfettario 2020
I requisiti principali per accedere al Regime Forfettario 2020 sono due e sono i seguenti:
- Ricavi o compensi, nell’anno precedente, non superiori alla soglia dei 65.000 euro;
- Spese annue per lavoro accessorio, dipendente e/o per collaboratori non superiore ai 20.000 euro lordi sempre riferite all’anno precedente.
Il limite dei ricavi o dei compensi pari a 65.000 euro, inoltre, deve essere preso a riferimento in maniera proporzionale ai mesi di operatività.
Per esempio, possono accedere al Forfettario 2020 pure tutte quelle attività che, se hanno aperto l’1 dicembre del 2019, hanno generato nell’anno, ovverosia nell’unico mese, ricavi o compensi non superiori ai 5.520 euro, ovverosia pari a (65.000/365)*31.
Forfettario 2020 valido anche per le nuove attività su dati presuntivi
Pure chi avvia un’attività a partita Iva, inoltre, può aderire al Regime Forfettario se presume la sussistenza dei requisiti sopra indicati.
In merito si ricorda che il limite annuo dei 65.000 euro di ricavi o compensi riguarda la somma, se più di una, delle diverse attività esercitate e, di conseguenza, contraddistinte da codici Ateco che sono differenti.
Regime Forfettario cosa cambia con la Legge di Bilancio 2020?
Con la Legge di Bilancio del 2020 per il Regime Forfettario sono state apportate le seguenti tre modifiche:
- L’introduzione di un sistema di premialità che è finalizzato ad incentivare l’adozione della fatturazione elettronica.
- Un nuovo requisito di accesso che è rappresentato dal rispetto del limite dei 20.000 euro lordi per le spese di lavoro come sopra indicato.
- Una nuova causa di esclusione che è rappresentata dallo svolgimento di attività riconducibili a srl delle quali si è soci con un controllo che è di diritto.
Attenzione: nel limite dei 20.000 euro lordi, tra l’altro, vanno incluse pure le somme eventualmente erogate sotto la seguente forma:
- Somme che vengono corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore oppure dai suoi familiari;
- Somme erogate, sotto forma di utili da partecipazione, agli associati con apporto che è costituito da solo lavoro.
Tasse Regime Forfettario, come si calcolano?
Per il Regime Forfettario la tassa unica e sostitutiva è pari al 15%, ma scende al 5%, per i primi cinque anni, a favore dei seguenti soggetti:
- Coloro che avviano un’attività e rispettano determinati requisiti tra cui quello che, nei tre anni precedenti, non abbiano esercitato, anche in forma associata o familiare, attività artistica, professionale o d’impresa.
Come si calcola il reddito imponibile che è soggetto a tassazione con il Regime Forfettario
- Il reddito imponibile, su cui andare ad applicare la tassa piatta al 15% o al 5%, è dato dal guadagno annuo lordo complessivo moltiplicato per il coefficiente di redditività che è fissato per il proprio codice Ateco.
- Per esempio, se nell’anno si guadagnano 30.000 euro, ed il coefficiente collegato al proprio codice Ateco è pari al 78%, allora il reddito imponibile sarà pari al 78% di 30.000 euro, ovverosia 23.400 euro.
- Nel fare un altro esempio, prendiamo a riferimento, invece, l’attività in Regime Forfettario di un agente di commercio con il codice Ateco che è corrispondente ad un coefficiente di redditività pari al 62%. Di conseguenza, se nell’anno l’agente di commercio guadagna 35.000 euro, allora il suo reddito imponibile, per andare ad applicare la tassa piatta al 15% o al 5%, sarà pari a 21.700 euro.
Il principio di determinazione dei ricavi o dei compensi complessivamente incassati è quello di cassa, il che significa che valgono solo tutte le entrate effettivamente incassate all’interno dell’anno di imposta di riferimento. Per esempio, se si emette una fattura nel 2019, ma poi viene in realtà incassata solo nel 2020, allora il corrispondente compenso deve essere conteggiato tra i ricavi del 2020 e non tra quelli del 2019.
I vantaggi contabili e fiscali del Regime Forfettario
Il vantaggio fiscale del Regime Forfettario sta nell’imposta unica, sostitutiva e piatta, che è pari al 15% o al 5%, e che è inferiore alle tasse che, complessivamente sul reddito imponibile, si andrebbero a pagare con il regime fiscale ordinario.
I vantaggi contabili del Regime Forfettario 2020, invece, sono i seguenti:
- Esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica, ma sussiste l’adesione opzionale al fine di fruire di un regime premiale consistente nel termine ridotto di un anno sulla decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento.
- Esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e pure degli acquisti.
Gli obblighi contabili del contribuente in Regime Forfettario
Al netto delle semplificazioni contabili, il contribuente nel Regime Forfettario 2020 è comunque obbligato a:
- Certificare i corrispettivi;
- Numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- Far uso della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione;
- Integrare le fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, indicando l’aliquota e la relativa Iva che, senza alcun diritto a detrazione, deve essere versata dal contribuente, in Regime Forfettario, entro il giorno 16 del mese che è successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Regime Forfettario, le semplificazioni ai fini Iva
Queste sono invece le semplificazioni ai fini Iva per il Regime forfettario:
- Assenza di Iva da applicare in fattura;
- Ma non è possibile detrarre l’Iva assolta sugli acquisti;
- Esonero dalla liquidazione, dal versamento e dalla dichiarazione annuale ai fini Iva;
- Inoltre, non applicando l’Iva sulle fatture la propria attività risulta essere più competitiva rispetto alle altre aziende che, invece, applicano il regime fiscale o semplificato.
Regime Forfettario, le semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi
Per quel che riguarda invece le semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi, per il Regime Forfettario, è previsto quanto segue:
- L’esonero dall’applicazione degli Isa, che sono gli Indici sintetici di affidabilità fiscale.
- L’esonero all’applicazione della ritenuta d’acconto sulle fatture.
- Con l’eccezione dei registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie, inoltre, il contribuente in Regime Forfettario non è tenuto agli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
- Non è prevista ritenuta alla fonte con eccezione dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi ad essi assimilati. Ma in ogni caso, per i redditi su cui non è stata applicata la ritenuta, c’è l’obbligo di indicare in dichiarazione il codice fiscale di chi ha percepito i redditi ed il relativo ammontare.
- Per i ricavi e per i compensi percepiti il contribuente in Regime Forfettario, pur non emettendo le fatture con ritenuta d’acconto, è inoltre obbligato a rilasciare al sostituto di imposta un’apposita dichiarazione che attesti che il reddito risulta essere soggetto all’applicazione di imposta sostitutiva.
Un esempio di dicitura corretta da inserire in fattura, per indicare che trattasi di ricavi o di compensi in Regime Forfettario, è la seguente:
‘Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018′.
Inoltre, su ogni fattura emessa, se cartacea, bisogna applicare una marca da bollo, pari a 2 euro da acquistare in tabaccheria, quando l’importo supera i 77,47 euro.
Entrata, passaggio ed uscita dal Regime Forfettario 2020
- L‘entrata nel Regime Forfettario si basa sulla presunzione del possesso dei requisiti in caso di avvio di una nuova attività, oppure del rispetto dei requisiti stessi, relativi all’anno precedente, per le attività già avviate che sono già nel regime agevolato, o che vogliono entrarci.
- L’uscita dal Regime Forfettario, di conseguenza, si verifica con efficacia nell’anno successivo, e con il passaggio al regime fiscale ordinario, nel momento in cui nell’anno la partita Iva non rispetta i requisiti di accesso oppure rientra in una delle clausole di esclusione.
- Uscendo dal Regime Forfettario, nulla poi impedisce al titolare dell’attività di accedervi di nuovo, e quindi in seguito, a patto però che vengono nuovamente rispettati tutti i parametri di ingresso stabiliti, e che non si rientri in una delle clausole di esclusione.
- Il Regime Forfettario, in altre parole, non ha scadenza, e quindi la sua applicazione è subordinata solo ed esclusivamente al permanere delle condizioni e dei requisiti richiesti da quella che è la normativa vigente.
- Volendo fare degli esempi significativi sul mantenimento o sull’uscita dal Regime Forfettario, un ingegnere che nell’anno di imposta 2019 ha maturato compensi per 41.000 euro complessivi potrà nel 2020 continuare a permanere nel regime fiscale con pagamento dell’imposta unica sostitutiva sul reddito imponibile.
- Mentre un imprenditore che gestisce una gelateria, e che nel 2019 ha incassato 66.000 euro, nel 2020 non potrà accedere al Regime Forfettario e, quindi, dovrà andare a pagare necessariamente le tasse avvalendosi del regime fiscale ordinario.
Le clausole di esclusione dal Regime Forfettario 2020
Pur rispettando i requisiti sui compensi e sulle spese per lavoro, sono esclusi dal Regime Forfettario 2020 le partite Iva o comunque tutte quelle persone fisiche che:
- Nell’anno precedente hanno percepito, per lavoro dipendente o assimilato, redditi sopra i 30 mila euro a meno che, nello stesso anno, il rapporto di lavoro dipendente non sia cessato.
- Nei due precedenti periodi di imposta abbiano esercitato in prevalenza attività con datori di lavoro con i quali i rapporti sono eventualmente pure in corso. Si fa eccezione, al riguardo, solo per coloro che, dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o di professioni, vogliono avviare una nuova attività.
- Si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, oppure di regimi speciali ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto (Iva).
- Effettuano operazioni di cessione, in via prevalente o esclusiva, di mezzi di trasporto nuovi, di terreni edificabili e/o di fabbricati o di porzioni di fabbricati.
- Sono non residenti eccetto coloro che, nel produrre in Italia almeno il 75% del loro reddito totale, risiedono in uno degli Stati Ue oppure in altri Stati a patto che questi siano aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni.
- Esercitano attività d’impresa, arti o professioni e, nello stesso tempo, partecipano ad imprese familiari, associazioni professionali o società di persone. E lo stesso vale pure per coloro che, per via diretta o indiretta, controllano associazioni in partecipazione o società a responsabilità limitata le quali, a loro volta, esercitano delle attività economiche che, sempre direttamente o indirettamente, risultano esser riconducibili a quelle che vengono svolte in via individuale.
Obblighi Regime Forfettario 2020 per chi avvia una nuova attività
- Per i contribuenti che avviano una nuova attività, e che presumono di rientrare nel Regime Forfettario, c’è l’obbligo di comunicazione attraverso il modello AA9/12 per fini anagrafici.
- L’omessa dichiarazione attraverso il modello AA9/12, che è quello di dichiarazione di inizio attività, non preclude l’accesso al Forfettario in quanto trattasi di un regime fiscale naturale, ma espone comunque il contribuente ad una sanzione amministrativa che varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2.000 euro.
- Per attestare la sussistenza dei requisiti di accesso al Regime Forfettario 2020, e pure l’assenza delle cause ostative, fa inoltre fede l’indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi.
Obblighi Forfettario 2020 per chi esce dal regime fiscale
- Se invece il contribuente intende uscire, e quindi disapplicare il Regime Forfettario 2020, allora l’indicazione va effettuata andando a barrare l’apposito campo che è presente nel modello della dichiarazione annuale, ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto (Iva), da presentare successivamente alla scelta che è stata operata per il rientro nel regime fiscale ordinario.
- Anche in questo caso, in caso di mancata comunicazione, la sanzione amministrativa varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2.000 euro.
Contributi previdenziali Regime Forfettario, quali sono le agevolazioni?
A livello previdenziale, per chi aderisce al Regime Forfettario avendone i requisiti, è prevista una riduzione dei contributi Inps da pagare che è pari al 35% per molti ma comunque non per tutti. E questo perché vale quanto segue:
- Possono beneficiare delle agevolazioni previdenziali le partite Iva che, iscritte alla gestione separata artigiani e commercianti, appartengono alla categoria degli imprenditori individuali.
- Non possono invece beneficiare delle agevolazioni previdenziali le partite Iva che operano in qualità di professionisti iscritti alla cassa di previdenza di appartenenza come gli avvocati, gli ingegneri ed i notai, ed anche quelli che sono senza cassa ma iscritti alla gestione separata dell’Inps.
Riduzione 35% contributi Inps, come e quando presentare domanda
La richiesta di riduzione contributiva, se in possesso dei requisiti, deve essere trasmessa all’Inps per la prima volta subito dopo la conferma di iscrizione alla gestione separata.
Per gli anni successivi, invece, così come indicato dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale con la circolare numero 22 del 31 gennaio del 2017, la riduzione sull’ammontare dei contributi previdenziali da versare sarà applicata in automatico.
Benefici fatturazione elettronica con il Regime Forfettario 2020
Con il Regime Forfettario del 2020 l’adozione della fatturazione elettronica non è obbligatoria, ma per chi sceglie l’e-fattura il Fisco ha introdotto un sistema premiale che funziona come segue:
- I termini di accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, si riducono di un anno, ovverosia da 5 a 4 anni.
- Il beneficio della riduzione dei termini di accertamento di un anno, pur tuttavia, si perde in automatico nel caso in cui il contribuente in Regime Forfettario dovesse emettere nell’anno di imposta anche una sola fattura in formato cartaceo.
- Nel momento in cui il contribuente in Regime Forfettario aderisca in via opzionale al regime premiale dell’e-fattura, ed invia al fornitore il codice destinatario o la Pec per farsi recapitare la fattura elettronica, allora a suo carico a scattare sarà l’obbligo di conservazione così come è previsto dalla vigente normativa.
Regime Forfettario 2020, è conveniente per le start-up?
Il Regime Forfettario 2020 è conveniente per start-up in quanto, per i primi cinque anni, l’imposta unica sostitutiva è al 5%, anziché al 15%, a patto però di rispettare questi requisiti:
- La start-up deve essere di nuova costituzione, e quindi non un’attività che è già avviata;
- Devono essere rispettati tutti i requisiti previsti dal Regime Forfettario 2020.
Inoltre, devono essere rispettati da parte della start-up i seguenti tre requisiti aggiuntivi:
- In caso di nuova start-up con prosecuzione di attività altrui, l’ammontare dei ricavi o dei compensi, prima del riconoscimento della tassazione al 5%, deve essere non superiore ai 65 mila euro;
- Nei tre anni precedenti l’avvio della start-up non è stata esercitata attività artistica, professionale oppure d’impresa includendo pure quella nella forma associata oppure familiare.
- L’attività della start-up avviata non risulta essere una mera prosecuzione di altre attività in precedenza svolte come lavoratore autonomo o come lavoratore dipendente. E questo eccetto il caso in cui l’attività svolta sia quella relativa alla pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o di professioni come ad esempio la pratica forense.
Se questi tre requisiti aggiuntivi non vengono rispettati, la start-up può comunque accedere al Regime Forfettario 2020 ma con l’imposta sostitutiva unica al 15%.
Forfettario 2020 a confronto con Fisco ordinario ed altri regimi fiscali
Rispetto al Fisco ordinario, e ad altri regimi fiscali speciali, il Regime Forfettario 2020 in Italia è attualmente l’unico davvero agevolato ed attualmente disponibile.
- Rispetto al pagamento di Irpef o Ires, Iva ed Irap, l’imposta piatta al 15% sull’imponibile è infatti conveniente e lo è ancora di più se si è in possesso dei requisiti per andare ad abbattere inizialmente questa tassazione al 5%.
- Inoltre, le agevolazioni, fiscali, contabili e contributive garantiscono ulteriore risparmio di tempo e di denaro a fronte di costi che sono davvero minimi per le pratiche e per gli iter burocratici.
- Ad oggi quello Forfettario è l’unico regime fiscale che è identificabile in Italia come una ‘flat tax’ sebbene, per i requisiti di accesso, riguardi solo una piccola percentuale, rappresentata da imprese individuali e professionisti, rispetto alla totalità dei contribuenti tra persone fisiche e persone giuridiche.
- Per il momento la flat tax in Italia non è stata infatti estesa per ragioni non solo di accordi a livello politico, ma anche economiche in quanto le coperture finanziarie che lo Stato italiano deve mettere in conto sono rilevanti.
- Proprio perché riguarda una platea ristretta di contribuenti, in realtà quello Forfettario è un regime fiscale da tempo dibattuto e criticato più volte per diverse ragioni a partire dalla soglia massima di ricavi e di compensi da rispettare che andrebbe a detta di molti innalzata fino a 100.000 euro.
- Inoltre, rappresentano per il Forfettario una chiara limitazione i tetti sulle spese sostenute per il lavoro in quanto in questo modo da un lato si favorisce l’accesso al regime alle imprese individuali, ma dall’altro si tagliano fuori tanti operatori con collaboratori anche se magari i ricavi annui sono spesso più bassi della soglia dei 65.000 euro.
- Al riguardo, comunque, c’è anche da dire che a partir dal 2019, e quindi anche per il Regime Forfettario nel 2020, non ci sono più dei paletti da andare a rispettare per gli investimenti effettuati nell’anno di imposta in beni strumentali. Fino al periodo di imposta del 2018, infatti, era previsto per i beni strumentali il rispetto di un limite pari a 20 mila euro al fine prima di entrare nel Regime Forfettario, e poi di mantenerlo.