Irap, come procedere nel caso di periodo imposta diverso dall’anno solare

Dopo le ultime novità sull’Irap per le imprese nel nuovo decreto approvato, è pronto un nuovo aggiornamento da parte delle Agenzie delle Entrate rispetto ai versamenti dovuti per i soggetti che esercitano una attività su periodi di imposta diversi dall’anno solare. Uno schema riepilogativo, è infatti stato predisposto dalla stessa Agenzia per distinguere tale casistica da quelle più generiche.

Irap, dai contenuti del Decreto Rilancio alle prime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Per i dettagli sull’Irap in generale e su come procedere rispetto agli adempimenti dovuti, è consigliabile consultare direttamente quanto approvato nel Decreto Rilancio all’interno dell’articolo 24.

Nello specifico, si è stabilito che non è dovuto il versamento del saldo dell’Irap e della prima rata dell’acconto Irap per il periodo di imposto in corso al 31 dicembre 2019. Tale esclusione, però, non è valida per tutti i soggetti. Vi sono, alcune esclusioni da considerare ed elencate nel comma 2 dell’articolo 24 sul Decreto Rilancio come:

  • I soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo articoli specifici del Decreto legislativo numero 446 del 1997. Tra questi, le imprese di assicurazione e le Amministrazioni Pubbliche.
  • Gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.
  • I soggetti che non hanno dei ricavi superiori ai 250 milioni di euro per il periodo di imposta 2019.

Nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, si interviene poi rispetto ad una ulteriore categoria come i soggetti che esercitano una attività non coincidente con l’anno solare. Come? Fornendo una tabella riepilogativa che indica come procedere per essere in regola con gli adempimenti dell’Irap.

I contenuti della nuova risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sull’Imposta Regionale delle attività produttive

Nella risoluzione numero 28 del 29 maggio 2020 e disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, è quindi possibile accedere ad utili chiarimenti nel caso in cui si rientri nella casistica di soggetti che esercitano una attività in un periodo di imposta diverso dall’anno solare. Due i riferimenti temporali da tenere presente:

  • Periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, per il quale il primo acconto è dovuto alla data del 31 dicembre 2019 e il secondo acconto è dovuto entro il 31 maggio 2020. Non è dovuto il saldo entro il 31 dicembre 2020.
  • Periodo compreso tra il 1°luglio 2020 e il 30 giugno 2021, per il quale il primo acconto entro il 31 dicembre 2020 non è dovuto. Il secondo acconto, invece, sarà dovuto entro il 31 maggio 2021 così come il saldo finale, spetterà entro il 31 dicembre 2021.

Le medesime tabelle, sono realizzate anche per i soggetti con attività coincidenti con l’anno solare e al fine di fornire un quadro quanto più completo dei prossimi adempimenti in materia di Irap.

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