Con l’approvazione del Decreto rilancio in Gazzetta Ufficiale, prendono forma alcuni dei più importanti provvedimenti presi a favore delle imprese per fronteggiare l’attuale emergenza. L’Irap, è tra questi e con una misura specifica sul saldo e primo acconto Irap del prossimo 30 giugno 2020. Tra i requisiti necessari, confermato un fatturato non superiore ai 250 milioni di euro da parte delle imprese richiedenti.
Le novità dell’Irap contenute nel nuovo Decreto Rilancio
Per i contenuti diretti dei principali provvedimenti relativi al Decreto rilancio sulle imprese, è da fare riferimento all’ultima Gazzetta Ufficiale pubblicata al 19 maggio 2020 e contenente il Decreto Legge numero 34.
Tra i primissimi contenuti al suo interno e che ci preme evidenziare, vi è quello sull’Irap all’interno dell’articolo 24.
Al riguardo, si stabilisce che non è dovuto il versamento del saldo della suddetta tassazione per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Inoltre, è menzionata tale dicitura “fermo restando il versamento dell’acconto dell’Irap per il medesimo periodo di imposta, non è dovuto il versamento della prima rata dell’acconto Irap per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019”.
Le decisioni prese sulla prossima scadenza del saldo e primo acconto Irap al 30 giugno 2020
Ricordiamo che l’Irap, altro non è che una imposta regionale sulle attività produttive. In pratica, è una tassazione dovuta ogni anno nella propria Regione da parte chi esercita una libera professione o è titolare di una attività imprenditoriale.
Il suo pagamento avviene in due rate con scadenze al 30 giugno per il saldo dell’anno precedente e il primo acconto dell’anno successivo. Vi è poi una seconda scadenza al 30 novembre per il secondo e ultimo accanto dell’anno successivo.
Ebbene con il Decreto Rilancio, si interviene in merito alla scadenza del prossimo 30 giugno 2020 del saldo Irap e del primo acconto Irap. E definendone l’esclusione per le imprese al pagamento dell’Irap per tali quote.
Si precisa, che tale agevolazione non vale per tutte le imprese ma solo per quelle che rientrano in determinati requisiti ovvero coloro che presentano un fatturato non superiore ai 250 milioni di euro.