Con la nuova sezione dell’Agenzia Entrate sulle ultime misure per le imprese, si è entrati nel merito di importanti chiarimenti a favore di queste categorie per lo slittamento della certificazione unica al 30 aprile 2020 e della possibilità di calcolo delle imposte con il metodo previsionale. Ad oggi, approfondiremo altri due utili punti affrontati nella recente circolare dell’Agenzia delle Entrate ovvero la sospensione delle marche da bollo di importo inferiori a 250 euro da apporre sulle fatture elettroniche e di un credito di imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di materiale igienico.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle marche da bollo per fatture elettriche
Il riferimento principale per questo approfondimento sulle più importanti misure per le imprese, è la circolare numero 9 del 2020. Quest’ultima, è disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate accanto ad una sezione di nuova creazione per essere sempre aggiornati sui nuovi provvedimenti presi.
Un ulteriore punto che ci preme approfondire, infatti, è sulle modalità di applicazione per il versamento delle imposte di bollo per le fatture elettroniche. Al riguardo, sono state indicate delle semplificazioni soprattutto nel caso in cui ci siano marche da bollo su fatture elettroniche nel primo trimestre dell’anno di importo inferiore a 250 euro.
In tali casi, è possibile procedere al suddetto pagamento all’atto del versamento delle imposte sulle marche da bollo al secondo trimestre del suddetto anno. Inoltre, non saranno applicate sanzioni o interessi per il mancato adempimento da parte delle imprese, se rientranti in questa casistica.
Dove è applicabile il credito di imposta per le spese di sanificazione imprese
Per quanto riguarda il credito di imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di materiale igienico, si interviene in prima battuta sui beneficiari. E stabilendo l’applicazione di tale misura sia nei confronti di chi esercita una attività di impresa e sia nei casi di arte e professione.
Tra le spese sostenute del 2020 e che danno diritto ad un credito di imposta, potranno essere compresi pure i dispositivi di protezione e al riguardo, vi è un dettagliato elenco come:
- Mascherine chirurgiche.
- Mascherine Ffp2 e Ffp3.
- Guanti.
- Visiere di protezione.
- Occhiali protettivi.
- Tute e calzari di protezione.
- Barriere e pannelli protettivi.
Infine, in questo ampio elenco, si includono pure detergenti per mani e disinfettanti messi a disposizione dei lavoratori dalle imprese o per gli imprenditori. Si consiglia, di utilizzare come riferimento normativo anche il Decreto Cura Italia e l’articolo 64 relativo a questo caso, per le modalità della percentuale entro cui applicare tale credito e i requisiti da possedere.