L’Agenzia delle Entrate pubblica nuove informazioni sul DL Rilancio, fornendo utilissime informazioni sulle principali misure per Covid-19 a favore di imprese e titolari di Partita Iva. Tra i contenuti più importanti della circolare numero 25/E del 20 agosto 2020, le indennità per il mese di Maggio 2020. Presenti anche rilevanti contenuti sui beneficiari dei contributi a fondo perduto.
Le misure per Covid-19, le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sui requisiti richiesti
Per le misure per Covid-19, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’indennità è stata riconosciuta per un importo pari a 1000 euro. Il beneficio, valido per il mese di Maggio 2020, è per tutti i liberi professionisti titolari di una Partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del DL. Inoltre, è fondamentale essere iscritti alla Gestione separata e non essere titolari di pensione o iscrizione presso altre forme previdenziali obbligatorie.
Ai requisiti soprocitati, è poi indispensabile aver subito una riduzione di almeno il 33%. Quest’ultima, deve essere calcolata sul reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti al netto delle spese sostenute, è il parametro di riferimento. Ed è l’unico da utilizzare, per determinare la presenza del calo sull’attività e il diritto a ricevere il bonus di Maggio per i professionisti.
I dettagli sui beneficiari inclusi ed esclusi nelle misure approvate dal DL Rilancio
Tra i quesiti di maggiore rilievo spiegati dall’Agenzia delle Entrate, inoltre, ritroviamo quello sulla determinazione della variazione del reddito del bimestre per i soggetti del forfetario. Nelle modalità definite dal DL, si fa infatti riferimento soprattutto ad una riduzione del reddito del 33%. Di conseguenza, si conferma il principio di cassa per determinare le entrate effettive e senza considerare una differenza rispetto al regime fiscale, ordinario o forfetario, applicato dal libero professionista.
Per i contributi a fondo perduto, infine, l’Agenzia delle Entrate interviene sull’ambito soggettivo della misura in questione. Due i punti più importanti trattati ovvero inclusione tra i beneficiari dell’impresa agricola (ad eccezione dei suoi coadiuvanti) e l’esclusione dei consorzi tra imprese.