Nuovi dettagli Inps sulla cassa integrazione imprese in difficoltà

Con una nuova comunicazione ufficiale, il sito dell’Inps entra nuovamente nel merito della cassa integrazione. Ulteriori chiarimenti, infatti, sono stati forniti a favore delle imprese con lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020 che potranno essere inclusi in tale misura. Confermata, la durata massima di nove settimane e il requisito della stessa unità produttiva per poter presentare una domanda integrativa secondo le consuete modalità telematiche.

Nuove modifiche per la cassa integrazione delle imprese per lavoratori assunti dopo il 24 febbraio 2020

Tra i provvedimenti più importanti presi dal Governo italiano vi è quello della Cassa integrazione, la procedura per aiutare le imprese in difficoltà.

Si tratta, di una misura che prevede l’attivazione di tale strumento nei casi in cui non è possibile proseguire con l’attività lavorativa ed è necessario utilizzare questi speciali ammortizzatori sociali per aiutare economicamente i propri dipendenti.

La cassa integrazione potrà essere comunque attivata per un periodo massimo di nove settimane e mediante una specifica procedura telematica. Per i riferimenti normativi, è invece da fare riferimento al Decreto Legge numero 23 del 2020 e agli articoli dedicati a queste misure specifiche per i lavoratori delle imprese.

L’Inps, con il recente messaggio numero 1607 del 14 aprile 2020, è entrata nuovamente nel merito di questa significativa misura precisando ulteriori modifiche. Il punto più delicato, è che le imprese potevano richiedere la cassa integrazione per i loro dipendenti solo nel caso di contratti già stipulati entro la data del 23 febbraio 2020.

Ma con l’emergenza ancora in corso, si è deciso di intervenire ulteriormente su tale data. Come? Stabilendo che tale richiesta, è valida anche per i lavoratori assunti nel periodo compreso tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020.

Come presentare la domanda integrativa per i nuovi lavoratori da includere nella misura

L’Inps, inoltre, interviene sulle modalità di presentazione delle domande per la cassa integrazione da parte delle imprese.

Si interviene, soprattutto per chi aveva già presentato queste richieste ma con i requisiti di assunzione entro il 23 febbraio 2020. Queste ultime, potranno inviare una ulteriore domanda integrativa mantenendo inalterata la causale “COVID19 nazionale” e il periodo in cui è richiesta l’applicazione della cassa integrazione.

I nuovi lavoratori assunti, inoltre, dovranno essere della stessa unità produttiva per la quale si è già inviata la prima richiesta da parte delle imprese. Questo, al fine di prevedere l’applicazione del medesimo periodo in cui è stata richiesta la cassa integrazione per gli altri lavoratori.

Ciò che è variato, è infatti un piccolo arco temporale tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020 che permette di includere anche i lavoratori assunti in questo periodo nel provvedimento.

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