Nuove e importanti istruzioni sono state fornite dall’Inps nell’ultima circolare di luglio sulla Cassa integrazione. Del resto, dopo le modifiche apportate dal Decreto Legge numero 52/2020, risulta utile capire le varie novità e i nuovi termini per presentare le domande.
I contenuti della circolare del 10 luglio 2020 per la cassa integrazione
Vi ricordiamo, che la circolare numero 84 del 10 luglio 2020, può essere consultata online sul sito ufficiale dell’Inps alla sezione dedicata alle comunicazioni ufficiali promosse dall’Ente previdenziale.
Il primo importantissimo punto chiarito nella nuova circolare Inps, riguarda le modifiche eseguite per il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale.
Al riguardo, infatti, il Decreto legge numero 52 del 16 giugno 2020 offre la possibilità di richiederlo anche da parte di quelle imprese che hanno interrotto o ridotto la loro attività produttiva a seguito dell’emergenza per Covid 19.
La domanda da presentare, dovrà indicare come causale proprio Covid 19. Inoltre, permetterà di dare luogo al trattamento in questione per una durata massima di 9 settimane per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020.
A tale periodo, sono poi da aggiungere delle ulteriori 5 settimane laddove si sia già esaurito l’iniziale termine concesso delle 9 settimane totali. Per ulteriori dettagli, ti invitiamo ad approfondire il nostro articolo dedicato: Coronavirus, pubblicato un nuovo decreto sulla cassa integrazione.
I termini approvati per la corretta presentazione delle domande
Sui termini per la trasmissione delle domande, il suddetto Decreto, stabilisce che deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui l’attività lavorativa ha subito una riduzione o una sospensione per Covid 19.
Tale termine è quindi al 17 luglio 2020, se il periodo di cassa integrazione è iniziato dopo tale range. Stesso termine, anche se la sospensione è avvenuta dopo il 30 aprile 2020.
Altri termini per la presentazione delle domande in base alle modifiche del citato Decreto Legge numero 52 sono:
- Il 15 luglio 2020, per le richieste di cassa integrazione per la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa prima del 30 aprile 2020.
- La data del 31 luglio 2020, per la sospensione o per la riduzione dell’attività lavorativa a partire dal primo giugno 2020.
Infine, è fissato un termine massimo al 31 agosto 2020, per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa della impresa dopo il primo luglio 2020.