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Cosa si intende con società a responsabilità limitata?
La società a responsabilità limitata (s.r.l.) è un particolare tipo di società di capitale caratterizzata, come intuibile dalla stessa denominazione, da un peculiare regime del sistema di responsabilità in base a cui per le obbligazioni sociali assunte risponde esclusivamente la persona giuridica con il suo patrimonio (art. 2462, 1° comma c. c.).
È in tale meccanismo che risiede la convenienza della scelta di una società a responsabilità limitata, in quanto i partecipanti non assumo alcun onere in relazione alle obbligazioni assunte a vantaggio della società.
Più nello specifico, se la società si rende insolvente quando partecipante risultava essere un solo soggetto questi è illimitatamente obbligato sempre che i conferimenti non siano stati effettuati secondo le disposizioni di legge oppure non siano state attuale le forme pubblicitarie prescritte per i trasferimenti di quote (art. 2462, 2° comma c. c.).
In altri termini la società a responsabilità limitata si caratterizza per un proprio statuto di responsabilità ove, a differenza del sistema delle altre società di capitali, tra cui le società per azioni, i partecipanti non rispondono per le obbligazioni sociali a meno che, al tempo dell’assunzione, l’intera struttura era riconducibile ad una sola entità e in assenza di conferimenti effettuati in modo corretto e delle pubblicità necessarie.
Come si costituisce una società a responsabilità limitata?
Il procedimento di costituzione è interamente prescritto dall’art. 2463 c. c.
Innanzitutto è necessario un atto formale che può essere un contratto oppure un atto unilaterale. Ciò è necessario per assicurare la certezza alla costituzione e alle decisioni statuite.
La forma è prescritta dalla legge che rimanda all’atto pubblico con indicazione specifica degli elementi necessari da inserire e in assenza dei quali l’atto è affetto da nullità per violazione di legge.
Onde evitare il vizio è nell’atto costitutivo bisogna indicare come disposto dall’art. 1463, 2° comma:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
4) l’ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ;
9) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
Redatto l’atto costitutivo per procedere è necessario sottoscrivere il capitale sociale per intero che, nel caso di società a responsabilità limitata non può essere inferiore a € 10.000,00, rispettare le previsioni di legge relative ai conferimenti, richiedere le autorizzazioni e tutto ciò che le leggi speciali, tenuto conto dell’oggetto sociale, ritengono indispensabile.
L’atto costitutivo, corredato dei documenti necessari, è consegnato al notaio che entro venti giorni devi depositarlo presso il registro delle imprese avente sede nella circoscrizione in cui è fissata la società. In caso di inadempimento entro il termine indicato, ogni socio può autonomamente provvedere al deposito a spese della società .
È importante sottolineare che l’iscrizione della società nel registro delle imprese deve avvenire contestualmente al deposito dell’atto costitutivo il cui controllo di completezza è effettuato dall’ufficio stesso.
Se la società ha sedi secondarie un estratto dell’atto costitutivo va depositato anche presso il registro delle imprese sito nel luogo ove esse hanno sede entro trenta giorni dalla nascita delle medesime.
Cosa si intende per società a responsabilità limitata semplificata?
La società a responsabilità limitata semplificata è una particolare forma di società a responsabilità limitata introdotta dal cd. decreto Cresci- Italia ovvero D. L. 24.1.2012 n. 1 conv. In L. 24.3.2012 n. 27.
Essa può essere costituita solo da persone fisiche con età inferiore ai 35 anni.
Le modalità di costituzione sono, come per la società a responsabilità limitata classica, il contratto o l’atto unilaterale con la veste pubblica. Essi devono rispettare gli standards stabiliti con decreto dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e con il Ministro dello sviluppo economico.
Elementi indispensabili e inderogabili sono come prescritto dall’art. 2463 bis c. c.:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto all’articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell’articolo 2463;
5) indicazione del luogo e della data di sottoscrizione;
6) indicazione degli amministratori.
La denominazione, la sede, l’ammontare del capitale devono essere indicati anche nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Come vengono stimati i conferimenti?
Il codice civile disciplina interamente le vicende cui la società a responsabilità limitata è soggetta tra cui anche quella relativa ai conferimenti.
L’art. 2464 c. c. si premura, innanzitutto, di specificare quale deve essere il valore dei conferimenti, che complessivamente inteso, non può essere inferiore all’ammontare totale del capitale globale.
La regola generale che il conferimento deve essere fatto in denaro tranne eccezioni stabile dall’atto costitutivo e ogni elemento deve essere suscettibile di valutazione economica.
Il versamento va effettuato al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo, versando almeno il venticinque per cento in denaro e l’intero sovraprezzo all’organo amministrativo oppure, se la costituzione avviene con atto unilaterale, deve essere evaso l’intero ammontare dei conferimenti.
È possibile surrogare il pagamento del conferimento con la stipula di un’assicurazione o di una fideiussione bancaria che, in ogni momento, potranno essere sostituite dal versamento del conferimento in denaro.
Quanto detto sempre che non venga meno la pluralità dei soci nel qual caso i conferimenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.
Posso conferire anche beni in natura?
È possibile conferire anche beni in natura purchè siano suscettibili di valutazione economica.
Il riferimento normativo è l’art. 2465 c. c. che obbliga il conferente ad allegare all’atto costitutivo una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione che contiene la stima del valore dei beni, i criteri adottati per la determinazione e l’attestazione non è inferiore a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.
Tale procedura si applica anche quando la società acquista, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, beni o crediti di soci fondatori, soci o amministratore, nei due anni successivi all’iscrizione nel registro delle imprese.
Cosa accade in caso di mancato versamento dei conferimenti?
Gli amministratori, se il socio non esegue i conferimenti nel termine prescritto, posso diffidarlo a provvedere entro trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, se gli amministratori non vogliono agire in esecuzione, vengono agli altri soci, proporzionalmente alla loro partecipazione, la quota del socio inadempiente.
Si tratta di una vendita peculiare in quanto è effettuata a rischio e pericolo del socio moroso (art. 2466 c. c.) in base al valore risultante dall’ultimo bilancio. Se nessuno avanza proposta di acquisto e in assenza di espresso divieto dell’atto costitutivo la quota viene venduta all’incanto.
Nel caso in cui la vendita non può proprio aver luogo perché non esistono potenziali compratori si procede con l’esclusione del socio e il trattenimento delle somme con corrispondente riduzione nel capitale.
Se, dunque, non vi è nessun acquirente interessato, si procede con la vendita all’incanto; se la vendita non è proprio possibile, il socio moroso è escluso e non può più partecipare alle decisioni relative alla società.
Tale procedure divengono esecutive anche se sono scadute o diventate inefficaci la polizza assicurativa e la fideiussione prestate come surrogati del versamento in denaro sempre che non vengono sostituite con il corrispettivo monetario.
Come sono ripartite le quote dei soci?
La legge, in particolare l’art. 2468 c. c., afferma a chiare lettere che i diritti sociali spettano proporzionalmente alle partecipazioni detenute. La misura di riferimento è, dunque, quella della partecipazione sociale cui sono rapportate le quote sociali. Tranne diversa previsione dell’atto costitutivo, le partecipazioni sono rapportate al valore dei conferimenti e non possono essere costituite da azioni nè essere oggetto di offerte al pubblico.
Tra i diritti sociali attribuibili è possibile prevedere anche particolari posizioni in ordine alla distribuzione di utili o all’amministrazione della società.
Se la partecipazione è in comunione è necessaria la nomina di un rappresentante che poi effettivamente eserciterà i diritti.
Posso trasferire una partecipazione sociale?
Si, le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili come disposto dall’art. 2469 c. c.
Il trasferimento può avvenire sia per atto tra vivi che a causa di morte per successione sempre che l’atto costitutivo non disponga diversamente.
In tal caso, ovvero se l’atto costitutivo prevede la non trasferibilità della partecipazione o la subordina all’approvazione di organi sociali, soci o esterni oppure ne limita la successione, il socio e gli eredi possono recedere sebbene l’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni, prima del quale nessuna uscita dalla società è possibile.
Se nulla osta al trasferimento, quindi, in attuazione della regola generale della libera trasferibilità, deve essere stilato il relativo atto.
Esso necessita di sottoscrizione autenticata da notaio e deve essere depositato entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese tenuto conto della circoscrizione in base alla sede sociale. Solo in tale momento il trasferimento assume efficacia per la società.
Se il trasferimento è avvenuto a causa di morte ogni adempimento deve essere curato dall’erede ed il deposito è effettuato solamente quando viene esibita tutta la documentazione richiesta per l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.
Se l’alienazione è avvenuta a vantaggio di più persone si applica la regola generale “prior in tempore potior in iure” prevalendo colui che, in buona fede, ha effettuato l’iscrizione presso il registro delle imprese anche se il suo titolo ha data posteriore.
Sono possibili diritti reali di garanzia sulla partecipazione?
Si, la partecipazione può essere oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.
La partecipazione può anche essere espropriata. Il pignoramento va notificato al debitore e alla società e dopo iscritto nel registro delle imprese.
Il creditore, inoltre, deve notificare alla l’ordinanza del giudice che dispone la vendita.
Il socio può recedere dalla società?
Si nei casi e secondo le modalità stabilite nell’atto costitutivo.
Possono sempre recede coloro che non hanno votato a favore del mutamento dell’oggetto sociale e del tipo di società oppure per la revoca dello stato di liquidazione.
Il diritto di recesso, se la società è priva di una determinazione di durata, può essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso minimo di centottanta giorni o superiore, se espressamente stabilito, sebbene mai più di un anno.
Il recesso fa maturare il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale determinato in base al valore di mercato. Se sulla quantificazione manca l’accordo si procede tramite perizia giurata che può essere seguita da acquisto degli altri soci.
Le procedure di rimborso terminano entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla società.
Si può escludere un socio dalla società?
Il riferimento è sempre all’atto costitutivo che può contenere l’esclusione del socio per una giusta causa.
In tali ipotesi non è possibile il rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale come espressamente disposto dall’art. 2473 bis c. c.
Chi amministra la società e quali sono le relative responsabilità?
L’amministrazione della società è affidata agli stessi soci nominati con decisione proveniente dalla base sociale.
Essi detengono la rappresentanza della società e sono solidalmente responsabili verso la società per i danni dovuti all’inosservanza di doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo. È possibile andare esenti dalle conseguenze nefaste se di dimostra l’assenza di colpa ovvero l’aver continuamente manifestato il proprio dissenso in relazione all’atto oggetto di accusa.
Sugli amministratori grava anche un obbligo di adeguata informazione nei confronti dei soci non amministratori che devono essere notiziati in relazione agli affari sociali nonché messi in grado di consultare i libri sociali e tutti i documenti ritenuti necessari per verificare l’andamento della società.
In ipotesi di inadempimento di tali doveri ogni socio può promuovere azione di responsabilità e chiedere, se ritiene le violazioni di rilevante gravità, l’emissione di un provvedimento cautelare che il giudice può subordinare alla prestazione di cauzione.
È anche possibile rinunciare all’azione di responsabilità oppure renderla oggetto di transazione se è presente il consenso della maggioranza dei soci che rappresenta almeno i due terzi del capitale sociale e in assenza di opposizione di un decimo dello stesso.
In ogni caso resta salvo il diritto al risarcimento del danno che spetta al singolo socio o a terzi derivante da atti colposi o dolosi dell’amministratore.
In solido con gli amministratori rispondono anche coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’illecito autorizzando o decidendo intenzionalmente l’atto dannoso.
A chi è affidato il controllo della società?
All’organo di controllo e al revisore legale dei conti se previsti nell’atto costitutivo altrimenti ci sarà un solo membro effettivo.
Sussiste l’obbligo di nomina solo nei casi previsti dall’art. 2477 c. c. ovvero:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità
In base a quali regole sono prese le decisioni sociali?
Attraverso l’assemblea convocata nei modi e nelle forme stabilite dall’atto costitutivo e tenuto conto degli argomenti oggetto di trattazione.
In assenza di esplicito divieto il socio può anche farsi rappresentare in assemblea previa redazione di apposita documentazione.
I temi su cui l’assemblea può deliberare sono quelli stabiliti dall’atto costitutivo oppure sottoposti all’attenzione della stessa dagli amministratori o da un terzo del capitale sociale.
La legge riserva all’assemblea i seguenti argomenti:
1) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall’articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
4) le modificazioni dell’atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci
Se le decisioni non sono conformi alle regole indicate possono essere impugnate dai soci che non hanno espresso voto favorevole, dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione.
Il Tribunale può anche assegnare un termine non superiore a centottanta giorni alla società per procedere all’eliminazione della causa di invalidità.
Tra le cause di invalidità anche il conflitto di interessi, impossibilità o illiceità dell’oggetto, assenza del rispetto di obblighi informativi.
Quali sono le cause di scioglimento della società?
Le cause di scioglimento della società sono quelle elencate dall’art. 2484 c. c. e precisamente:
1) per il decorso del termine
2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea ;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter [2327];
5) nelle ipotesi previste dagli articoli
6) per deliberazione dell’assemblea
7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto
La società, inoltre, può essere sciolta nelle specifiche ipotesi determinate dalla legge, dallo statuto o dall’atto costitutivo.
La procedura è descritta dal codice civile ed è valida per qualsiasi circostanza.
Gli amministratori, accertata la causa di scioglimento, provvedono all’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese, momento a decorrere dal quale lo scioglimento esplica i propri effetti. In caso di ritardo nell’adempimento di tale obbligazione sorge responsabilità solidale e personale degli amministratori per i danni arrecati a soci, società, creditori e terzi estranei.
In ipotesi di completa omissione è il tribunale che si sostituisce agli amministratori, su sollecito dei soci o dei sindaci, e, accertata la causa di scioglimento, emette decreto idoneo all’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese.
In presenza di una causa di scioglimento gli amministratori conservano comunque il potere di gestione sociale al solo fine, però, di conservane l’integrità patrimoniale.
A tal fine, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, convocano l’assemblea dei soci per la deliberazione circa la nomina dei liquidatori, il numero degli stessi e le regole di funzionamento in ipotesi di pluralità, i criteri da adottare in fase di liquidazione. In caso di omissione dell’adempimento provvede il Tribunale.
La nomina dei liquidatori va iscritto nel registro delle imprese a loro cura annotando di seguito alla denominazione sociale che si tratta di società in liquidazione ai fini pubblicitari. Gli amministratori, a tal punto, cessano dalla carica e consegnano i libri contabili e i documenti sociali verbalizzando l’operazione.
Se la causa di scioglimento viene meno lo stato di liquidazione può essere revocato con deliberazione dell’assemblea e efficacia dopo sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese.
Perché scegliere il modello della società a responsabilità limitata?
Il modello della società a responsabilità limitata è vantaggioso per il regime prescritto dalla legge in relazione alle obbligazioni sociali.
Per esse, infatti, risponde esclusivamente la società con il suo patrimonio con divieto per i singoli creditori di aggredire anche quello personale dei singoli soci.
In ipotesi di insolvenza della società, dunque, i partecipanti sono esonerati da responsabilità essendo centrale il patrimonio sociale.
La società a responsabilità limitata semplificata, inoltre, risulta ancora più vantaggiosa, in quanto, nell’ottica di incitare la partecipazione dei più giovani alla vita economica del Paese, è possibile la costituzione con un capitale sociale anche di un solo euro.
Si agevola, in tal modo, la crescita economica e la creazione dell’occupazione.