Registrare marchio multimediale significa andare a depositare ed a tutelare un brand. Un marchio che risulta essere composto da una combinazione. Quella tra le immagini ed i suoni. Non a caso l’EUIPO che è l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, ai fini della presentazione della registrazione di un marchio multimediale accetta, senza alcun obbligo di presentazione di una descrizione a corredo, un file audiovisivo. E precisamente un file in formato MP4 ed avente comunque una dimensione che non sia superiore alla soglia dei 20 Mb.
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Perché quello multimediale rientra tra i nuovi tipi di marchi registrabili
Quello multimediale è uno dei nuovi tipi di marchio depositabile e registrabile presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) dopo la svolta che c’è stata a partire dall’1 ottobre del 2017. A partire da tale data, infatti, è decaduto il requisito della rappresentazione grafica del marchio all’atto della presentazione della domanda di registrazione.
Quello multimediale rientra tra i nuovi marchi che si possono depositare e registrare insieme al marchio sonoro, al marchio olografico ed anche al marchio di movimento. Con l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) che, il 14 aprile del 2021, ha pubblicato proprio le nuove prassi sui ‘nuovi marchi’ con l’entrata in vigore che è fissata entro tre mesi dalla corrispondente data di pubblicazione.
Quali sono le caratteristiche di un marchio multimediale che si può registrare
A fronte del mancato obbligo della rappresentazione grafica del marchio all’atto della presentazione della domanda, il brand multimediale da depositare da registrare, in ogni caso, deve presentare delle caratteristiche che sono ben precise. In particolare, attraverso il file audiovisivo deve essere rappresentato in maniera chiara e precisa. Così come il marchio multimediale deve presentare delle spiccate caratteristiche. Quelle di obiettività e di intellegibilità.
Nello stesso tempo, pure il marchio tridimensionale deve rispettare le caratteristiche di base che devono avere tutti gli altri marchi affinché questi possano essere prima depositati e poi registrati. Ovverosia, il marchio tridimensionale deve rappresentare una novità nel senso che non deve essere confondibile con altri brand che sono già stati registrati.
Inoltre, il marchio tridimensionale deve avere una capacità distintiva e non deve essere contrario non solo alla legge. Ma anche al buon costume e all’ordine pubblico. Così come il marchio tridimensionale non deve avere delle caratteristiche tali da poter trarre in qualche modo in inganno il consumatore.
Chi può detenere i diritti d’uso di un marchio tridimensionale
Per quel che riguarda inoltre la titolarità di un marchio multimediale, e di qualsiasi altro brand che è stato depositato prima e registrato poi, questa può essere in capo ad uno ed anche a più soggetti. Questi, a loro volta, possono essere una o più persone giuridiche, e quindi imprese. Ma anche una o più persone fisiche, e quindi pure dei soggetti privati.
Come registrare online in sole 24h un marchio multimediale a livello nazionale o europeo
Per quanto detto, da parte di un’impresa, quella relativa al deposito ed alla richiesta di registrazione di un marchio multimediale è sempre un’operazione che è molto delicata. Ed anche per questo è necessario pure il supporto a livello legale. A tal fine si raccomanda Lumen.Farm che è la piattaforma di marketing all-in-online che è ideale proprio per le piccole imprese. Ed anche per le medie aziende che vogliono tutelare i propri brand.
E questo perché con la piattaforma di Lumen.Farm, senza intoppi e senza andare incontro a brutte sorprese, è possibile andare a registrare online, addirittura in sole 24h, un marchio multimediale. A livello nazionale o europeo a costi che sono davvero molto contenuti. Bastano infatti solo 149 euro più Iva, più le imposte di registrazione, con inclusa nel prezzo pure la consulenza, il supporto e tutta l’assistenza necessaria da parte di un avvocato specializzato.
Quali vantaggi offre la registrazione di un marchio multimediale
Sebbene quella del deposito e della registrazione sia un’operazione che prevede sempre un costo, le tutele legate ad un marchio multimediale, al pari degli altri tipi di marchio, sono davvero molteplici. Prima di tutto, con il marchio multimediale che è registrato i diritti di uso sono sempre esclusivi. E quindi non può esserci un utilizzo senza un’esplicita autorizzazione. Sempre da parte del soggetto che detiene i diritti sul brand.
E questo vale per esempio, e tra l’altro, per la stipula di accordi di licenza e per formule commerciali come il franchising. Ed in generale per la stipula di contratti di produzione e di distribuzione. Inoltre, con il marchio multimediale registrato l’impresa che è titolare del diritto d’uso può contrastare in maniera più efficace, anche tramite il diritto al risarcimento, ogni caso o tentativo di contraffazione.
Il brand multimediale che è depositato e registrato, inoltre, rappresenta in tutto e per tutto un marchio legale. Con vantaggi di tipo monetario che sono non indifferenti. In certi casi, infatti, la registrazione dei marchi può permettere l’accesso a incentivi statali. Oppure a detrazioni fiscali. Così come in genere un marchio registrato diventa per l’impresa, in tutto e per tutto, un asset. Un asset il cui valore economico può crescere anche in maniera rilevante nel tempo.
La prassi comune PC11 sui marchi multimediali, sonori, olografici e di movimento
‘Nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione’. E’ questa, infatti, la dicitura relativa alla prassi comune PC11 che è stata adottata nel mese di ottobre del 2020 dall’UE come sopra accennato. E che è stata poi pubblicata il 14 aprile del 2021.
La prassi comune PC11, riporta altresì il sito Internet dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), offre tutta una serie di principi generali. Quelli sulla registrazione dei nuovi marchi. Dai requisiti formali ai motivi di nullità, e passando per gli impedimenti alla registrazione dei nuovi marchi depositabili tra i brand multimediali, i marchi olografici, i brand sonori ed i marchi di movimento.
Per quel che riguarda la legislazione italiana, infine, ricordiamo che la disciplina sui brand che possono essere oggetto di deposito e di registrazione è contenuta a livello normativo nel Codice della Proprietà Industriale (CPI). E precisamente in corrispondenza dell’articolo 7. Il CPI è stato emanato nella forma del decreto legislativo. Quello del 10 febbraio 2005, n. 30.